Art. 40
Entrata in porto
In vigore dal 15 dic 2010
Entrata in porto
1. Il comandante di un peschereccio di una parte non contraente può fare scalo unicamente in un porto designato a norma dell’. Il comandante che intende fare scalo nel porto di uno Stato membro ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo a norma dell’. Lo Stato membro di approdo comunica senza indugio tale informazione allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione o all’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette tale informazione al segretariato della NEAFC.
2. Lo Stato membro di approdo vieta l’accesso ai propri porti alle navi che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preliminare di entrata in porto di cui all’.
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