Art. 24
Notifica preliminare di entrata in porto
In vigore dal 15 dic 2010
Notifica preliminare di entrata in porto
1. A norma dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008, quando il comandante di un peschereccio recante a bordo pesci di cui all’ del presente regolamento intende entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo di pesce, il comandante del peschereccio, o un suo rappresentante, ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora di arrivo prevista.
Tuttavia, uno Stato membro può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. In tal caso, esso ne informa senza indugio la Commissione o l’organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.
2. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preliminare informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell’ora prevista dell’arrivo nel porto. La notifica è accompagnata da una copia della notifica originale recante la dicitura «ANNULLATO» apposta in diagonale.
Tuttavia, uno Stato membro può stabilire un altro termine per la notifica dell’annullamento. In tal caso esso ne informa senza indugio la Commissione o l’organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia della notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 allo Stato di bandiera del peschereccio e, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti. Una copia della notifica di cui al paragrafo 2 è inoltre trasmessa senza indugio al segretariato della NEAFC.
4. Il formato e le specifiche della notifica sono stabiliti a norma dell’, paragrafo 2.
Per quanto necessario, ulteriori modalità di applicazione relative alle procedure di notifica e annullamento ai sensi del presente articolo, compresi i termini, sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 49.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1236:oj#art-24