Art. 26
Ispezioni in porto
In vigore dal 15 dic 2010
Ispezioni in porto
1. Ogni Stato membro effettua ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei suoi porti.
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preliminare di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo l’ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo.
3. Gli ispettori nazionali si adoperano per non cagionare alla nave ritardi ingiustificati, per limitare al massimo le interferenze e l’intralcio ad essa arrecati e per evitare che sia compromessa la qualità del pesce.
4. Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l’ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo di risorse della pesca catturate da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente.
Storico versioni
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