Art. 26

Ispezioni in porto

In vigore dal 15 dic 2010
Ispezioni in porto 1.   Ogni Stato membro effettua ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei suoi porti. 2.   Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preliminare di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo l’ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo. 3.   Gli ispettori nazionali si adoperano per non cagionare alla nave ritardi ingiustificati, per limitare al massimo le interferenze e l’intralcio ad essa arrecati e per evitare che sia compromessa la qualità del pesce. 4.   Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l’ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo di risorse della pesca catturate da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente.
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