Art. 27
Rapporti di ispezione
In vigore dal 15 dic 2010
Rapporti di ispezione
1. Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il modello definito a norma dell’, paragrafo 2.
2. Il comandante può aggiungere le sue osservazioni al rapporto di ispezione, che è firmato dall’ispettore e dal comandante al termine dell’ispezione. Copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio.
3. Una copia di ogni rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, alla Commissione o all’organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.
Storico versioni
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