Art. 27

Rapporti di ispezione

In vigore dal 15 dic 2010
Rapporti di ispezione 1.   Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il modello definito a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Il comandante può aggiungere le sue osservazioni al rapporto di ispezione, che è firmato dall’ispettore e dal comandante al termine dell’ispezione. Copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio. 3.   Una copia di ogni rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, alla Commissione o all’organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.
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Rapporti di ispezione (Art. 27 Regolamento (UE) 2010/1236) — Testo vigente | Portale Normativo