Art. 28
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 dic 2010
Ambito di applicazione
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai pescherecci dell’UE e ai pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente adibiti o destinati all’esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.
Storico versioni
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