Art. 28

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 dic 2010
Ambito di applicazione Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai pescherecci dell’UE e ai pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente adibiti o destinati all’esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1236:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo