Art. 29

Procedure di infrazione

In vigore dal 15 dic 2010
Procedure di infrazione 1.   Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia svolto un’attività contraria alle misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC, lo stesso: a) registra l’infrazione nel rapporto di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 9, o all’; b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova. Un marchio di identificazione può essere fissato solidamente su qualsiasi parte dell’attrezzo da pesca che l’ispettore ritiene sia o sia stato utilizzato in contravvenzione alle misure applicabili; c) cerca immediatamente di entrare in contatto con un ispettore o con l’autorità designata dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato; d) trasmette senza indugio il rapporto di ispezione alla Commissione o all’organismo da essa designato. 2.   Lo Stato membro che esegue l’ispezione comunica per iscritto informazioni circostanziate sull’infrazione all’autorità designata dello Stato di bandiera della nave ispezionata e alla Commissione, o all’organismo da essa designato e, ove possibile, vi provvede entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’ispezione. 3.   Lo Stato membro che esegue l’ispezione trasmette senza indugio l’originale del rapporto di sorveglianza o di ispezione ed eventuali documenti giustificativi alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e ne invia una copia alla Commissione o all’organismo da esso designato, che a sua volta la trasmette al segretariato della NEAFC.
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