Art. 19
Procedura di sorveglianza
In vigore dal 15 dic 2010
Procedura di sorveglianza
1. La sorveglianza è basata su avvistamenti dei pescherecci da parte di ispettori NEAFC a partire da una nave o da un aeromobile assegnati al regime. Gli ispettori NEAFC trasmettono copia di ogni rapporto di avvistamento per ogni nave allo Stato di bandiera della nave stessa, alla Commissione o all’organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC; tale trasmissione è effettuata per via elettronica secondo il modello definito a norma dell’, paragrafo 2. Una copia cartacea di ciascun rapporto di avvistamento e delle eventuali fotografie è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave considerata.
2. Gli ispettori NEAFC registrano i loro avvistamenti in un rapporto di avvistamento redatto secondo il modello definito a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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