Art. 21

Obblighi del comandante della nave durante la procedura di ispezione

In vigore dal 15 dic 2010
Obblighi del comandante della nave durante la procedura di ispezione Il comandante di un peschereccio: a) agevola l’imbarco e lo sbarco rapido e sicuro degli ispettori conformemente alle modalità adottate a norma dell’, paragrafo 2; b) collabora e offre assistenza durante l’ispezione del peschereccio realizzata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell’esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e ne garantisce la sicurezza; c) consente agli ispettori NEAFC di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l’ispezione; d) consente l’accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle attrezzature e ad ogni documento o informazione che gli ispettori NEAFC ritengano necessari, a norma dell’, paragrafo 2; e) fornisce copie dei documenti richiesti dagli ispettori NEAFC; nonché f) offre agli ispettori NEAFC una sistemazione adeguata compreso, se del caso, il vitto e l’alloggio qualora essi restino a bordo della nave a norma dell’, paragrafo 3.
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