Art. 23
Porti designati
In vigore dal 15 dic 2010
Porti designati
Gli Stati membri designano i porti in cui sono autorizzati lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e successivamente congelate, e ne danno notifica alla Commissione. La Commissione notifica al segretariato della NEAFC l’elenco dei porti designati nonché le eventuali modifiche almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
Gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e successivamente congelato sono autorizzati unicamente nei porti designati.
Storico versioni
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