Art. 25

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo

In vigore dal 15 dic 2010
Autorizzazione di sbarco o di trasbordo 1.   Lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se il peschereccio ha partecipato ad operazioni di trasbordo fuori dalle acque dell’UE, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, confermano, trasmettendo copia della notifica preliminare di cui all’ alle autorità competenti dello Stato membro di approdo, che: a) i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione; b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili; c) i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano dell’autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; d) la presenza dei pescherecci nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS. 2.   Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo. Tale autorizzazione è concessa unicamente previa ricezione della conferma dello Stato di bandiera prevista al paragrafo 1. 3.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il loro controllo. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce in conformità della normativa nazionale. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio al comandante la loro decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo e ne informano il segretariato della NEAFC. 5.   Le modalità di applicazione relative all’autorizzazione di sbarco o trasbordo ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 49.
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