Art. 22

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 dic 2010
Ambito di applicazione Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (10), le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e successivamente congelate.
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