Art. 17
Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 15 dic 2010
Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza
1. La Commissione o l’organismo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l’Unione ed elabora ogni anno, di concerto con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per la partecipazione dell’Unione al regime nell’anno successivo. Tale piano di intervento definisce, in particolare, il numero di ispezioni da effettuare.
Se più di dieci pescherecci dell’UE praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, la Commissione o l’organismo da essa designato provvede affinché in tale zona sia presente a tale momento una nave di ispezione di uno Stato membro o sia stato concluso un accordo con un’altra parte contraente per garantire la presenza di una nave di ispezione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni eseguite dai loro ispettori NEAFC siano effettuate in modo non discriminatorio e in conformità del regime. Il numero di ispezioni dipende dalle dimensioni della flotta, tenendo conto del tempo trascorso dai pescherecci nella zona di regolamentazione.
3. La Commissione o l’organismo da essa designato provvede a garantire, mediante un’equa distribuzione delle ispezioni, la parità di trattamento di tutte le parti contraenti i cui pescherecci operino nella zona di regolamentazione.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli ispettori NEAFC originari di un’altra parte contraente possano eseguire ispezioni a bordo delle navi battenti la loro bandiera.
5. Gli ispettori NEAFC evitano di ricorrere all’uso della forza, salvo nel caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori NEAFC non portano armi da fuoco. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative al divieto dell’uso della forza.
6. Gli ispettori NEAFC evitano di arrecare danno al peschereccio o alle catture conservate a bordo e di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento delle loro funzioni.
Storico versioni
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