Art. 15
Etichettatura del pesce congelato
In vigore dal 15 dic 2010
Etichettatura del pesce congelato
Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione e successivamente congelato deve essere identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro vanno apposti al momento dello stivaggio su ogni cassa o blocco di pesce congelato e indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM dove è stata effettuata la cattura, nonché il nome del peschereccio che ha praticato la cattura.
Storico versioni
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