Art. 13
Trasbordo e operazioni di pesca congiunta
In vigore dal 15 dic 2010
Trasbordo e operazioni di pesca congiunta
1. I pescherecci dell’UE procedono ad attività di trasbordo nell’area di regolamentazione soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera.
2. I pescherecci dell’UE possono effettuare operazioni di trasbordo o operazioni di pesca congiunte unicamente con navi battenti bandiera di una parte contraente e con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC abbia riconosciuto lo status di una parte non contraente cooperante.
3. I pescherecci dell’UE impegnati in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non possono praticare altre attività di pesca, comprese operazioni di pesca congiunte, nel corso della stessa bordata, ad eccezione delle operazioni di trasformazione del pesce e degli sbarchi.
Storico versioni
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