Art. 14

Stivaggio separato

In vigore dal 15 dic 2010
Stivaggio separato 1.   I pescherecci dell’UE aventi a bordo risorse della pesca congelate che sono state catturate da più di un peschereccio nella zona della convenzione possono stivare il pesce proveniente da ciascun peschereccio in più parti della stiva, mantenendo tuttavia una netta separazione tra le catture dei vari pescherecci, in particolare utilizzando plastica, compensato o reti. 2.   Tutte le catture effettuate nella zona della convenzione devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.
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