Art. 12

Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 15 dic 2010
Comunicazione delle informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono senza indugio i rapporti e le informazioni di cui agli al segretariato della NEAFC. In caso di guasto tecnico, tuttavia, tali rapporti e dati sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i rapporti e i messaggi da essi trasmessi siano numerati in modo sequenziale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rapporti e i dati trasmessi al segretariato della NEAFC siano conformi ai formati e ai protocolli di scambio di dati definiti a norma dell’, paragrafo 2.
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