Art. 9
Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate
In vigore dal 15 dic 2010
Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate
1. I comandanti dei pescherecci dell’UE impegnati in attività di pesca di specie svolte su risorse regolamentate trasmettono dichiarazioni di cattura per via elettronica ai rispettivi centri di controllo della pesca, come definiti all’, punto 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati contenuti in tali dichiarazioni sono messi a disposizione della Commissione su richiesta. Le dichiarazioni comprendono:
a)
rapporti sui quantitativi presenti a bordo al momento dell’entrata nella zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi non prima di dodici ore e non oltre due ore prima dell’entrata nella zona di regolamentazione;
b)
rapporti sulle catture settimanali. Tali rapporti sono trasmessi per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata della nave nella zona di regolamentazione o, se la bordata di pesca dura più di sette giorni, entro il mezzogiorno del lunedì per le catture prelevate nella zona di regolamentazione nella settimana conclusasi alle ore 24 della domenica precedente. Essi indicano il numero di giorni di pesca dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultima dichiarazione di cattura;
c)
rapporti sulle catture presenti a bordo al momento dell’uscita dalla zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi non prima di otto ore e non oltre due ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Tali rapporti indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture prelevate nella zona di regolamentazione dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultima dichiarazione di cattura;
d)
rapporti sui quantitativi caricati o scaricati per ogni trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione. Le navi cedenti trasmettono tale rapporto non oltre 24 ore prima del trasbordo e, le navi riceventi, non oltre un’ora dopo il trasbordo. Il rapporto indica la data, l’ora e la posizione geografica del trasbordo previsto, nonché il peso totale vivo suddiviso per specie del pesce da scaricare o che è stato caricato, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi cedenti e riceventi. Fatto salvo il capo IV, almeno 24 ore prima di ogni sbarco, la nave ricevente dichiara il totale delle catture presenti a bordo, il peso complessivo da scaricare, il nome del porto e la data e l’ora previste di sbarco.
2. Le dichiarazioni delle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi (arrotondate a 100 kg). Il peso totale vivo è dichiarato suddiviso per specie utilizzando i codici FAO. La quantità totale delle specie il cui peso totale vivo suddiviso per specie è inferiore a una tonnellata può essere dichiarato con il codice alpha-3 MZZ (pesci marittimi non specificati).
3. Gli Stati membri registrano i dati contenuti nelle dichiarazioni di cattura nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la trasmissione delle dichiarazioni, sono stabilite a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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