Art. 7
Recupero degli attrezzi perduti
In vigore dal 15 dic 2010
Recupero degli attrezzi perduti
1. L’autorità competente dello Stato membro di bandiera invia immediatamente al segretariato della NEAFC le informazioni fornitele a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché l’indicativo di chiamata della nave che ha perduto gli attrezzi.
2. Gli Stati membri procedono periodicamente al recupero degli attrezzi perduti da navi battenti la loro bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1236:oj#art-7