Art. 5

Partecipazione dell’Unione

In vigore dal 15 dic 2010
Partecipazione dell’Unione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nell’Unione che sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione, con particolare riguardo alle navi autorizzate a praticare la pesca diretta di una o più specie regolamentate, nonché le modifiche apportate all’elenco. Tale notifica è effettuata entro il 15 dicembre di ogni anno o non oltre cinque giorni prima dell’entrata della nave nella zona di regolamentazione. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato della NEAFC. 2.   Il formato per la trasmissione dell’elenco di cui al paragrafo 1 è definito a norma dell’, paragrafo 2.
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