Art. 4
Punti di contatto
In vigore dal 15 dic 2010
Punti di contatto
1. Gli Stati membri designano l’autorità competente che funge da punto di contatto per la ricezione dei rapporti di sorveglianza e di ispezione a norma degli , per la ricezione delle notifiche e per il rilascio delle autorizzazioni a norma degli .
2. I punti di contatto per la ricezione delle notifiche e il rilascio delle autorizzazioni a norma degli sono accessibili 24 ore su 24.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e il numero di fax del punto di contatto designato.
4. Eventuali modifiche successive delle informazioni riguardanti i punti di contatto di cui ai paragrafi 1 e 3 sono notificate alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, non oltre quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
5. Il formato per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è definito a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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