Art. 8
Registrazione delle catture
In vigore dal 15 dic 2010
Registrazione delle catture
1. Oltre alle informazioni specificate all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (9), i comandanti dei pescherecci dell’UE registrano, in un giornale di pesca rilegato e impaginato o con mezzi elettronici, i dati seguenti:
a)
ogni entrata e uscita dalla zona di regolamentazione;
b)
ogni giorno e/o per ciascuna cala, la stima delle catture complessive detenute a bordo dall’ultima entrata nella zona di regolamentazione;
c)
ogni giorno e/o per ciascuna cala, il quantitativo di pesce rigettato in mare;
d)
immediatamente dopo ciascuna dichiarazione a norma dell’, la data e l’ora, in tempo universale coordinato (UTC), della trasmissione della dichiarazione e, in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione;
e)
la profondità di pesca, se del caso.
2. I comandanti dei pescherecci dell’UE dediti alle attività di pesca svolte su risorse regolamentate e che trasformano e/o congelano le loro catture:
a)
annotano la loro produzione complessiva, ripartita per specie e tipo di prodotto, nel registro di produzione; e
b)
immagazzinano nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che il piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in un giornale di pesca o con mezzi elettronici le navi impegnate in operazioni di trasbordo che caricano a bordo quantitativi di pesce. Le navi esonerate da tale obbligo specificano in un piano di stivaggio la posizione nella stiva del pesce congelato di cui all’, paragrafo 1, e annotano in un registro di produzione:
a)
la data e l’ora, in UTC, della trasmissione di una dichiarazione di cui all’;
b)
in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione;
c)
la data e l’ora in UTC dell’operazione di trasbordo;
d)
la posizione (latitudine/longitudine) in cui è effettuata l’operazione di trasbordo;
e)
i quantitativi caricati per ogni specie;
f)
il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio da cui le catture sono state scaricate.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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