Art. 8

Registrazione delle catture

In vigore dal 15 dic 2010
Registrazione delle catture 1.   Oltre alle informazioni specificate all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (9), i comandanti dei pescherecci dell’UE registrano, in un giornale di pesca rilegato e impaginato o con mezzi elettronici, i dati seguenti: a) ogni entrata e uscita dalla zona di regolamentazione; b) ogni giorno e/o per ciascuna cala, la stima delle catture complessive detenute a bordo dall’ultima entrata nella zona di regolamentazione; c) ogni giorno e/o per ciascuna cala, il quantitativo di pesce rigettato in mare; d) immediatamente dopo ciascuna dichiarazione a norma dell’, la data e l’ora, in tempo universale coordinato (UTC), della trasmissione della dichiarazione e, in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione; e) la profondità di pesca, se del caso. 2.   I comandanti dei pescherecci dell’UE dediti alle attività di pesca svolte su risorse regolamentate e che trasformano e/o congelano le loro catture: a) annotano la loro produzione complessiva, ripartita per specie e tipo di prodotto, nel registro di produzione; e b) immagazzinano nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che il piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in un giornale di pesca o con mezzi elettronici le navi impegnate in operazioni di trasbordo che caricano a bordo quantitativi di pesce. Le navi esonerate da tale obbligo specificano in un piano di stivaggio la posizione nella stiva del pesce congelato di cui all’, paragrafo 1, e annotano in un registro di produzione: a) la data e l’ora, in UTC, della trasmissione di una dichiarazione di cui all’; b) in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione; c) la data e l’ora in UTC dell’operazione di trasbordo; d) la posizione (latitudine/longitudine) in cui è effettuata l’operazione di trasbordo; e) i quantitativi caricati per ogni specie; f) il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio da cui le catture sono state scaricate. 4.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite a norma dell’, paragrafo 2.
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