Art. 10
Dichiarazione globale delle catture e dello sforzo di pesca
In vigore dal 15 dic 2010
Dichiarazione globale delle catture e dello sforzo di pesca
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione per via informatica, anteriormente al quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi delle risorse di pesca catturate nella zona di regolamentazione da navi battenti la loro bandiera, che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione per via informatica, anteriormente al quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi delle risorse regolamentate catturate in zone soggette alla giurisdizione nazionale in materia di pesca di paesi terzi e nelle acque dell’UE della zona della convenzione da navi battenti la loro bandiera che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.
3. Il formato per la trasmissione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 è definito a norma dell’, paragrafo 2.
L’elenco delle risorse di pesca di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 49.
4. La Commissione riunisce i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NEAFC nei trenta giorni successivi al mese civile in cui le catture sono state sbarcate o trasbordate.
Storico versioni
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