Art. 16

Ispettori NEAFC

In vigore dal 15 dic 2010
Ispettori NEAFC 1.   Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime per l’esecuzione dei compiti di controllo e sorveglianza («ispettori NEAFC »). 2.   Gli Stati membri rilasciano ad ogni ispettore NEAFC una carta di identità speciale, il cui formato è definito a norma dell’, paragrafo 2. 3.   Ogni ispettore NEAFC deve essere munito ed esibire la carta di identità speciale al momento dell’imbarco a bordo di un peschereccio.
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