Art. 30

Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione

In vigore dal 15 dic 2010
Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione 1.   Lo Stato membro cui venga notificata da un’altra parte contraente o da un altro Stato membro un’infrazione commessa da un peschereccio battente la sua bandiera adotta tempestivi provvedimenti in conformità della legislazione nazionale per ottenere ed esaminare le prove dell’infrazione e condurre qualsiasi altra indagine eventualmente necessaria per stabilire il seguito da dare all’infrazione nonché, ove possibile, ispezionare il peschereccio interessato. 2.   Gli Stati membri designano le autorità competenti che devono ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione, o all’organismo da essa designato, l’indirizzo di tali autorità nonché eventuali modifiche di tali informazioni. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette successivamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.
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Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione (Art. 30 Regolamento (UE) 2010/1236) — Testo vigente | Portale Normativo