Art. 41

Ispezioni in porto

In vigore dal 15 dic 2010
Ispezioni in porto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi di parti non contraenti che accedono ai loro porti siano sottoposte ad ispezione. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l’ispezione non sia stata completata. Ciascuna ispezione deve essere documentata attraverso la redazione di un rapporto di ispezione di cui all’. Se il comandante della nave non si è conformato ad uno degli obblighi previsti all’, lettere da a) a d), si presume che la nave abbia praticato attività INN. 2.   L’esito di tutte le ispezioni effettuate nei porti degli Stati membri su navi di parti non contraenti e i conseguenti provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Commissione o all’organismo da essa designato, che trasmette tale informazione al segretariato della NEAFC.
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