Art. 43
Rapporti sulle attività di parti non contraenti
In vigore dal 15 dic 2010
Rapporti sulle attività di parti non contraenti
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato, per l’anno civile precedente:
a)
il numero di ispezioni realizzate nell’ambito del regime su navi di parti non contraenti in mare o nei propri porti, i nomi delle navi ispezionate e i relativi Stati di bandiera, la data delle ispezioni e, se del caso, il nome di ogni porto in cui ha avuto luogo l’ispezione nonché l’esito della medesima; e
b)
in caso di sbarco o di trasbordo effettuato a seguito di un’ispezione nell’ambito del regime, gli elementi di prova forniti ai sensi dell’.
2. Oltre ai rapporti di sorveglianza e alle informazioni sulle ispezioni, gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione o all’organismo da essa designato qualsiasi ulteriore informazione atta a consentire l’identificazione delle navi di parti non contraenti che potrebbero aver praticato attività di pesca INN nella zona della convenzione.
3. Sulla base di tali informazioni, la Commissione o l’organismo da essa designato trasmette entro il 1o marzo di ogni anno al segretariato della NEAFC una relazione generale sulle attività delle parti non contraenti.
Storico versioni
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