Art. 45
Riservatezza
In vigore dal 15 dic 2010
Riservatezza
1. Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi al segretariato della NEAFC e ricevuti dal medesimo ai sensi degli , paragrafo 1.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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