Art. 46

Delega di poteri

In vigore dal 15 dic 2010
Delega di poteri 1.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’ e alle condizioni di cui agli , le modalità di applicazione dell’ nonché l’elenco delle risorse ittiche di cui all’, paragrafo 1, e le modalità di applicazione relative alle procedure di notifica e annullamento, compresi i termini, di cui all’, paragrafo 4, secondo comma. 2.   Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
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