Art. 44

Pescherecci che praticano attività INN

In vigore dal 15 dic 2010
Pescherecci che praticano attività INN 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi figuranti nell’elenco provvisorio delle navi che praticano attività INN, compilato dalla NEAFC (elenco «A»): a) siano sottoposte ad ispezione a norma dell’ quando entrano nei loro porti; b) non siano autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti o nelle acque soggette alla loro giurisdizione; c) non ricevano assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi da rifornimento, navi madri o navi cargo battenti la loro bandiera e non siano autorizzate a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con tali navi; d) non siano rifornite di provviste, carburante o altri servizi. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), non si applicano a una nave figurante nell’elenco «A» qualora sia stata formulata una raccomandazione alla NEAFC di depennare la nave in questione dall’elenco «A».
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