Art. 42
Trasbordi e sbarchi
In vigore dal 15 dic 2010
Trasbordi e sbarchi
1. Le operazioni di sbarco e di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate delle autorità competenti dello Stato di approdo.
2. Nei porti e nelle acque di tutti gli Stati membri è vietato sbarcare o trasbordare da una nave di una parte non contraente sottoposta ad ispezione a norma dell’, se l’ispezione rivela che a bordo della nave sono presenti specie soggette a raccomandazioni adottate nell’ambito della convenzione, salvo se il comandante della nave è in grado di dimostrare alle autorità competenti che la cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le pertinenti raccomandazioni previste dalla convenzione.
3. La nave non è autorizzata a procedere allo sbarco o al trasbordo se lo Stato di bandiera della nave o, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, non forniscono la conferma di cui all’.
4. Lo sbarco e il trasbordo sono inoltre vietati se il comandante della nave non si è conformato a uno degli obblighi sanciti all’, lettere da a) a d).
Storico versioni
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