Art. 47

Esercizio della delega

In vigore dal 15 dic 2010
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli .
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