Art. 39
Ispezioni in mare
In vigore dal 15 dic 2010
Ispezioni in mare
1. Gli ispettori NEAFC chiedono di essere autorizzati a salire a bordo e a ispezionare le navi di parti non contraenti avvistate o altrimenti identificate da una parte contraente durante l’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. Se il comandante autorizza l’accesso a bordo e l’ispezione della nave, l’ispezione forma oggetto di un rapporto compilato a norma dell’, paragrafo 9.
2. Gli ispettori NEAFC trasmettono senza indugio copia del rapporto di ispezione alla Commissione o all’organismo da essa designato, al segretariato della NEAFC e al comandante della nave della parte non contraente. Se le prove in tale rapporto lo giustificano, uno Stato può prendere opportuni provvedimenti in conformità del diritto internazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se le loro misure nazionali sono appropriate per l’esercizio della giurisdizione su tali navi.
3. Se il comandante non autorizza l’accesso a bordo e l’ispezione della propria nave o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all’, lettere da a) a d), si presume che la nave abbia praticato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate («attività INN»). L’ispettore NEAFC ne informa immediatamente la Commissione o l’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette prontamente tale informazione al segretariato della NEAFC.
Storico versioni
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