Art. 37
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 dic 2010
Ambito di applicazione
1. Il presente capo fa salvi i pescherecci di parti non contraenti adibiti o destinati all’esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona della convenzione.
2. Il presente capo fa salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008.
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