Art. 35

Trattamento dei rapporti di ispezione

In vigore dal 15 dic 2010
Trattamento dei rapporti di ispezione Fatto salvo l’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri collaborano tra loro e con le altre parti contraenti al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell’ambito del regime, fatte salve le norme che disciplinano la ricevibilità delle prove nei sistemi nazionali, giudiziari o di altro tipo.
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