Art. 35 · Trattamento dei rapporti di ispezione

Art. 35

Trattamento dei rapporti di ispezione

In vigore dal 15 dic 2010
Trattamento dei rapporti di ispezione Fatto salvo l’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri collaborano tra loro e con le altre parti contraenti al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell’ambito del regime, fatte salve le norme che disciplinano la ricevibilità delle prove nei sistemi nazionali, giudiziari o di altro tipo.
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