Art. 16
Deroga
In vigore dal 20 ott 2010
Deroga
Il presente regolamento non si applica a Malta e Cipro fintantoché non sarà fornito gas sui loro rispettivi territori. Per Malta e Cipro i termini impliciti di cui all’, secondo paragrafo, punto 1, all’, paragrafo 2, all’, paragrafi 2 e 5, all’, paragrafi 1 e 5, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 6, lettere a) e b), si applicano nel modo seguente:
a)
, secondo paragrafo, punto 1, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 6, lettere a) e b): dodici mesi;
b)
all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1: diciotto mesi;
c)
all’, paragrafo 5: ventiquattro mesi;
d)
all’, paragrafo 5: trentasei mesi;
e)
all’, paragrafo 1: quarantotto mesi;
dal primo giorno di fornitura di gas sui loro rispettivi territori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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