Art. 16

Deroga

In vigore dal 20 ott 2010
Deroga Il presente regolamento non si applica a Malta e Cipro fintantoché non sarà fornito gas sui loro rispettivi territori. Per Malta e Cipro i termini impliciti di cui all’, secondo paragrafo, punto 1, all’, paragrafo 2, all’, paragrafi 2 e 5, all’, paragrafi 1 e 5, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 6, lettere a) e b), si applicano nel modo seguente: a) , secondo paragrafo, punto 1, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 6, lettere a) e b): dodici mesi; b) all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1: diciotto mesi; c) all’, paragrafo 5: ventiquattro mesi; d) all’, paragrafo 5: trentasei mesi; e) all’, paragrafo 1: quarantotto mesi; dal primo giorno di fornitura di gas sui loro rispettivi territori.
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