Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 ott 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2009/73/CE, del regolamento (CE) n. 713/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: 1) «clienti protetti», tutti gli utenti domestici collegati ad una rete di distribuzione del gas che possono comprendere, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche: a) le piccole e medie imprese, a condizione che siano collegate ad una rete di distribuzione del gas, e i soggetti che erogano servizi sociali essenziali, a condizione che siano connessi a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, sempre che tale clientela aggiuntiva non rappresenti più del 20 % dell’utenza finale; e/o b) gli impianti di teleriscaldamento che servono sia gli utenti domestici sia gli utenti di cui alla lettera a), a condizione che gli impianti non siano convertibili ad altri combustibili e che siano collegati con una rete di distribuzione o di trasporto del gas. Al più presto possibile, e comunque entro il 3 dicembre 2011 gli Stati membri notificano alla Commissione se intendono includere la lettera a) e/o b) nella loro definizione di clientela protetta; 2) «autorità competente», l’autorità governativa nazionale o l’autorità nazionale di regolamentazione che ogni Stato membro ha designato quale responsabile per l’attuazione delle misure enunciate nel presente regolamento. La designazione dell’autorità competente non pregiudica la facoltà degli Stati membri di autorizzare tale autorità a demandare specifici compiti previsti nel presente regolamento ad organi diversi. Tali compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell’autorità competente e sono specificate nei piani di cui all’.
Storico versioni

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