Art. 3

Responsabilità della sicurezza dell’approvvigionamento di gas

In vigore dal 20 ott 2010
Responsabilità della sicurezza dell’approvvigionamento di gas 1.   La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le loro autorità competenti e della Commissione, nell’ambito delle rispettive attività e settori di competenza. Tale responsabilità condivisa richiede un grado elevato di cooperazione tra loro. 2.   Al più presto possibile, e comunque entro il 3 dicembre 2011, ciascuno Stato membro designa un’autorità competente che garantisca l’attuazione delle misure di cui al presente regolamento. Laddove opportuno, e in attesa della designazione formale dell’autorità competente, i soggetti nazionali attualmente responsabili per la sicurezza dell’approvvigionamento del gas provvedono all’attuazione delle misure che l’autorità competente è tenuta ad implementare in conformità del presente regolamento. Tali misure comprendono la valutazione del rischio di cui all’ e, sulla base di tale valutazione, la definizione di un piano d’azione preventivo e di un piano di emergenza e il controllo regolare della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Le autorità competenti collaborano tra loro per cercare di prevenire l’interruzione delle forniture e limitare i danni in questi casi. Nulla osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni di attuazione eventualmente necessarie per ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento. 3.   Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome dell’autorità competente, una volta designata e, eventualmente, le denominazioni dei soggetti nazionali responsabili per la sicurezza dell’approvvigionamento del gas che fungono da autorità competente temporanea conformemente al paragrafo 2. Ogni Stato membro rende pubblica tale designazione. 4.   In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l’autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese interessate e l’industria, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l’Unione. 5.   La Commissione coordina eventualmente l’operato delle autorità competenti a livello regionale e dell’Unione, così come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all’ o il gruppo di gestione di crisi di cui all’, paragrafo 4, in particolare se si verifica un’emergenza a livello dell’Unione o regionale, come definita all’, paragrafo 1. 6.   Le misure atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento contenute nei piani d’azione preventivi e nei piani di emergenza sono definite con chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato interno del gas e non compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione nel suo insieme.
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Responsabilità della sicurezza dell’approvvigionamento di gas (Art. 3 Regolamento (UE) 2010/994) — Testo vigente | Portale Normativo