Art. 11

Risposte in caso di emergenza a livello dell’Unione e regionale

In vigore dal 20 ott 2010
Risposte in caso di emergenza a livello dell’Unione e regionale 1.   Su richiesta di un’autorità competente che abbia dichiarato un’emergenza e a seguito della verifica effettuata a norma dell’, paragrafo 8, la Commissione può dichiarare un’emergenza a livello dell’Unione o un’emergenza regionale per una regione geografica particolarmente colpita. Su richiesta di almeno due autorità competenti che abbiano dichiarato un’emergenza e in seguito alla verifica ai sensi dell’, paragrafo 8, e quando i motivi di queste emergenze sono collegati, la Commissione dichiara, a seconda del caso, un’emergenza a livello dell’Unione o regionale. In ogni caso, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, provvede a raccogliere i pareri e a tenere in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. Quando valuta che il motivo di fondo dell’emergenza a livello dell’Unione o regionale non giustifica più l’esistenza di uno stato di emergenza, la Commissione dichiara la conclusione della medesima. In ogni caso la Commissione comunica i propri motivi e informa il Consiglio della propria decisione. 2.   Non appena dichiarata l’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas. Durante l’emergenza a livello dell’Unione o regionale, su richiesta di almeno tre Stati membri, la Commissione può limitare la partecipazione al gruppo di coordinamento del gas per una parte o la totalità di una riunione, ai rappresentanti degli Stati membri e alle autorità competenti. 3.   Nel corso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale di cui al paragrafo 1, la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni pertinenti e dei risultati della consulenza del gruppo di coordinamento del gas. In particolare, la Commissione: a) garantisce lo scambio di informazioni; b) garantisce la coerenza e l’efficacia dell’azione a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello dell’Unione; c) e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi. 4.   La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto dai gestori della crisi di cui all’, paragrafo 1, lettera g), provenienti dagli Stati membri interessati dall’emergenza. La Commissione, in accordo con coloro che sono incaricati di gestire la crisi, può invitare altre parti interessate a partecipare. La Commissione assicura che il gruppo di coordinamento del gas sia regolarmente informato in merito all’operato del gruppo di gestione della crisi. 5.   Gli Stati membri e in particolare le autorità competenti assicurano che: a) non siano introdotte misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati; b) non siano introdotte misure che potrebbero mettere seriamente in pericolo la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e c) sia mantenuto l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza, conformemente con il piano di emergenza. 6.   Qualora, su richiesta di un’autorità competente o di un’impresa di gas naturale o di propria iniziativa, la Commissione ritenga che, in un’emergenza a livello dell’Unione o regionale, un provvedimento adottato da uno Stato membro o da un’autorità competente o il comportamento di un’impresa di gas naturale contravvengano al paragrafo 5, la Commissione invita lo Stato membro o l’autorità competente a modificare la propria misura o ad intervenire al fine di garantire il rispetto del paragrafo 5, illustrandone i motivi. Si tiene debitamente conto della necessità di far funzionare il sistema del gas in modo sicuro in ogni momento. Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione lo Stato membro o l’autorità competente modifica la propria azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso, la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la propria richiesta o convocare lo Stato membro o l’autorità competente e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, al fine di esaminare il problema. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche dell’azione. Lo Stato membro o l’autorità competente tiene pienamente conto del parere della Commissione. Qualora la decisione definitiva dell’autorità competente o dello Stato membro differisca dal parere della Commissione, l’autorità competente o lo Stato membro fornisce la motivazione alla base di tale decisione. 7.   La Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. La suddetta task force può essere approntata, se necessario, fuori dall’Unione, e provvede a monitorare i flussi di gas verso l’Unione e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi terzi fornitori e di transito. 8.   L’autorità competente fornisce al Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione informazioni sull’eventuale necessità di assistenza. Il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile valuta la situazione complessiva e fornisce consulenza sull’assistenza che dovrebbe essere prestata agli Stati membri più colpiti ed eventualmente ai paesi terzi.
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