Art. 12
Gruppo di coordinamento del gas
In vigore dal 20 ott 2010
Gruppo di coordinamento del gas
1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle loro autorità competenti, come pure dell’Agenzia, del REGST del gas e degli organismi rappresentativi dell’industria interessata e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo garantendone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno.
2. In conformità del presente regolamento, il gruppo di coordinamento del gas è consultato e assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:
a)
la sicurezza delle forniture di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza;
b)
tutte le informazioni importanti per la sicurezza delle forniture di gas a livello nazionale, regionale e dell’Unione;
c)
le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;
d)
il livello di sicurezza dell’approvvigionamento, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;
e)
gli scenari nazionali, regionali e dell’Unione e la sperimentazione del grado di preparazione;
f)
la valutazione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza e l’attuazione delle misure ivi contemplate;
g)
il coordinamento delle misure finalizzate ad affrontare l’emergenza all’interno dell’Unione, con i paesi terzi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell’energia e con altri paesi terzi;
h)
l’assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.
3. La Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti mantenendo al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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