Art. 10

Piani di emergenza e livelli di crisi

In vigore dal 20 ott 2010
Piani di emergenza e livelli di crisi 1.   I piani di emergenza nazionali e comuni: a) si fondano sui livelli di crisi stabiliti al paragrafo 3; b) definiscono i ruoli e le responsabilità delle imprese di gas e dei clienti industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica pertinenti, tenendo conto della varia misura in cui sono interessati in caso di interruzioni delle forniture di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti al paragrafo 3; c) definiscono i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli altri organismi cui sono state delegate le competenze di cui all’, paragrafo 2, a ciascuno dei livelli di crisi definiti al paragrafo 3 del presente articolo; d) garantiscono che le imprese di gas naturale e i clienti industriali del gas abbiano sufficienti opportunità per rispondere a ciascun livello di crisi; e) definiscono, se del caso, le misure e le azioni da intraprendere per limitare il potenziale impatto dell’interruzione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di elettricità prodotta dal gas e sul teleriscaldamento; f) istituiscono le procedure e le misure precise da seguire per ciascun livello di crisi, compresi i corrispondenti sistemi sui flussi d’informazione; g) designano un responsabile o un’équipe incaricati di gestire la crisi e ne definiscono il ruolo; h) individuano il contributo dato dalle misure basate sul mercato, in particolare quelle che figurano nell’allegato II e finalizzate a far fronte alla situazione nel livello di allerta e ad attenuare la situazione nel livello di emergenza; i) individuano il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, in particolare quelle elencate nell’allegato III, e valutano fino a che punto è necessario ricorrere a tali misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esaminano gli effetti e definiscono le procedure per metterle in atto, tenendo conto del fatto che si ricorre alle misure diverse da quelle di mercato solamente quando i meccanismi basati sul mercato non possono più garantire da soli le forniture, in particolar modo verso i clienti protetti; j) descrivono i meccanismi utilizzati per cooperare con altri Stati membri per ciascun livello di crisi; k) illustrano in maniera circostanziata gli obblighi di relazione delle imprese di gas naturale nel livello di allerta e di emergenza; l) stabiliscono una serie di azioni predefinite che permettano di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi gli accordi commerciali tra le parti interessate dalle azioni e, se del caso, i meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni sensibili; tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale. 2.   I piani di emergenza nazionali e comuni sono aggiornati ogni due anni, a meno che le circostanze giustifichino un aggiornamento più frequente, e tengono conto della valutazione del rischio aggiornata. La consultazione di cui all’, paragrafo 2, prevista tra le autorità competenti avviene prima dell’adozione dei piani aggiornati. 3.   I tre livelli principali di crisi sono i seguenti: a) livello di preallarme (preallarme): quando esistono informazioni concrete, serie e affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento e che potrebbe far scattare l’allarme o il livello di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme; b) livello di allarme (allarme): quando si verifica un’interruzione dell’approvvigionamento o c’è una domanda di gas eccezionalmente elevata, che deteriora significativamente la situazione dell’approvvigionamento, ma il mercato è ancora in grado di far fronte a tale interruzione o domanda senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato; c) livello di emergenza (emergenza): quando c’è una domanda di gas eccezionalmente elevata o si verifica un’interruzione significativa dell’approvvigionamento o un’altra alterazione significativa della situazione dell’approvvigionamento e nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas cosicché devono essere introdotte misure diverse da quelle di mercato aggiuntive in particolare allo scopo di garantire l’approvvigionamento di gas ai clienti protetti ai sensi dell’. 4.   I piani di emergenza nazionali e comuni garantiscono il mantenimento dell’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza in caso di emergenza. I piani sono conformi a quanto disposto dall’, paragrafo 6, del presente regolamento, e non introducono misure che restringano indebitamente il flusso di gas transfrontaliero 5.   Quando l’autorità competente dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 3, ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette tutte le informazioni necessarie, in particolare le informazioni sulle azioni che intende intraprendere. Nell’eventualità di un’emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, l’autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione. 6.   Quando l’autorità competente dichiara un’emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione, in particolare se si tratta delle azioni che intende adottare in conformità del paragrafo 1. In casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità competente può adottare misure che si discostano dal piano di emergenza. L’autorità competente informa immediatamente la Commissione di tali misure e le motiva. 7.   Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti assicurano che: a) non siano introdotte misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno in qualsiasi momento; b) non siano introdotte misure che potrebbero mettere seriamente in pericolo la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e c) sia mantenuto l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture conformemente al regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza, conformemente con il piano di emergenza. 8.   La Commissione verifica, quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla ricezione dell’informazione da parte dell’autorità competente di cui al paragrafo 5, se la dichiarazione di emergenza è giustificata in conformità del paragrafo 3, lettera c), e se le misure adottate si attengono il più possibile alle azioni elencate nel piano di emergenza e non impongono un onere eccessivo alle imprese di gas e sono conformi al paragrafo 7. La Commissione può, su richiesta di un’autorità competente, di imprese di gas naturale o su propria iniziativa, chiedere all’autorità competente di modificare le misure ove contravvengano alle condizioni di cui al paragrafo 7 e alla prima frase del presente paragrafo. La Commissione può anche richiedere all’autorità competente di revocare la dichiarazione di emergenza qualora ritenga che tale dichiarazione non sia giustificata o non lo sia più, a norma del paragrafo 3, lettera c). Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l’autorità competente modifica le misure e le notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. In tal caso, la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la propria richiesta o, al fine di esaminare il problema, convocare l’autorità competente o, se del caso, le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche all’azione. L’autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Qualora la decisione finale dell’autorità competente diverga dalla posizione della Commissione, l’autorità competente motiva tale decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:994:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo