Art. 9

Valutazione del rischio

In vigore dal 20 ott 2010
Valutazione del rischio 1.   Entro il 3 dicembre 2011 ciascuna autorità competente valuta in maniera esauriente, sulla base dei seguenti elementi comuni, i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nel rispettivo Stato membro e a tal fine: a) utilizza le norme di cui agli , indicando il calcolo della formula N – 1, i postulati utilizzati, anche per il calcolo della formula N – 1 a livello regionale, e i dati necessari per tale calcolo; b) tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dallo Stato membro interessato, della possibilità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l’eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di elettricità e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas; c) prevede vari scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e interruzione dell’approvvigionamento, come il guasto delle principali infrastrutture di trasporto, di stoccaggio o dei terminali GNL e le interruzioni dell’approvvigionamento del gas fornito da paesi terzi, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi nonché, ove opportuno, dei rischi geopolitici, e valutando le probabili conseguenze di questi scenari; d) individua le interazioni e la correlazione dei rischi con altri Stati membri, anche tra l’altro per quanto riguarda le interconnessioni, gli approvvigionamenti transfrontalieri, l’accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e la capacità bidirezionale; e) tiene conto della capacità massima di interconnessione di ciascun punto di entrata e di uscita frontaliero. 2.   In caso di applicazione dell’, paragrafo 3, le autorità competenti interessate effettuano anche una valutazione comune del rischio a livello regionale. 3.   Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali, nonché gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione, qualora siano diverse dall’autorità competente, collaborano con l’autorità competente e le forniscono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. 4.   La valutazione del rischio è aggiornata per la prima volta non oltre diciotto mesi dall’adozione dei piani d’azione preventivi e di emergenza di cui all’ e, successivamente, ogni due anni entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alle norme in materia di infrastrutture definite all’ e alle difficoltà specifiche di ciascun paese nell’attuazione di nuove soluzioni alternative. 5.   La valutazione del rischio, comprese le versioni aggiornate, è messa tempestivamente a disposizione della Commissione.
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Valutazione del rischio (Art. 9 Regolamento (UE) 2010/994) — Testo vigente | Portale Normativo