Art. 7

Procedura per la realizzazione della capacità bidirezionale o per la richiesta di un’esenzione

In vigore dal 20 ott 2010
Procedura per la realizzazione della capacità bidirezionale o per la richiesta di un’esenzione 1.   Per ciascuna interconnessione transfrontaliera tra Stati membri, eccetto per quelle esentate a norma dell’, paragrafo 5, lettera a), ed eccetto i casi in cui la capacità bidirezionale esiste già o è in costruzione e non è stato richiesto un rafforzamento da parte di uno o più Stati membri per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento, i gestori del sistema di trasporto, non oltre il 3 marzo 2012, comunicano ai rispettivi Stati membri o, se così prevedono gli Stati membri, alle rispettive autorità competenti o alle rispettive autorità di regolamentazione (nel presente articolo collegialmente: le «autorità interessate»), dopo consultazione con tutti gli altri gestori del sistema di trasporto interessati: a) una proposta di capacità bidirezionale relativa alla direzione invertita (nel prosieguo: «capacità di flusso invertito»); o b) una richiesta di esenzione dall’obbligo di permettere una capacità bidirezionale. 2.   La proposta di capacità di flusso invertito o la richiesta di esenzione di cui al paragrafo 1 si basano su una valutazione della domanda del mercato, sulle proiezioni della domanda e dell’offerta, sulla fattibilità tecnica, sui costi della capacità di flusso invertito, incluso il conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, e sui benefici per la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto altresì, ove opportuno, dell’eventuale contributo della capacità di flusso invertito, insieme ad altre possibili misure, alla soddisfazione delle norme in materia di infrastrutture di cui all’ nel caso degli Stati membri che beneficiano della capacità di flusso invertito. 3.   L’autorità interessata che riceve la proposta o la richiesta di esenzione notifica senza indugio alle autorità interessate degli altri Stati membri i quali, in base alla valutazione del rischio, potrebbero beneficiare delle capacità di flusso invertito, e alla Commissione, la proposta o la richiesta di esenzione. Detta autorità interessata concede a tali autorità interessate e alla Commissione la possibilità di emettere un parere entro quattro mesi dalla ricezione della suddetta notifica. 4.   Entro due mesi dal termine di cui al paragrafo 3, l’autorità interessata, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2 e della valutazione del rischio effettuata conformemente all’, tenendo nella massima considerazione i pareri ricevuti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e tenendo conto di aspetti che non sono strettamente economici, quali la sicurezza di approvvigionamento del gas e il contributo al mercato interno del gas: a) accorda un’esenzione se la capacità di flusso invertito non aumenta in misura significativa la sicurezza dell’approvvigionamento di uno Stato membro o di una regione o se i costi di investimento superano di gran lunga i potenziali benefici per la sicurezza dell’approvvigionamento; o b) accetta la proposta di capacità di flusso invertito; o c) chiede al gestore del sistema di trasporto di modificare la sua proposta. L’autorità interessata notifica la sua decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti che spiegano le motivazioni della decisione, compresi i pareri ricevuti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le autorità interessate si adoperano per garantire che le decisioni interdipendenti che riguardano la stessa interconnessione o gasdotti interconnessi non si contraddicano tra loro. 5.   Entro due mesi dalla ricezione della suddetta notifica, e qualora vi fossero discrepanze tra la decisione dell’autorità interessata e i pareri di altre autorità interessate coinvolte, la Commissione può chiedere che l’autorità interessata modifichi la sua decisione. Tale termine può essere prorogato di un mese nel caso in cui la Commissione richieda informazioni supplementari. Qualsiasi proposta della Commissione che richieda una modifica della decisione dell’autorità interessata è formulata sulla base degli elementi e dei criteri esposti al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto delle motivazioni della decisione dell’autorità interessata. L’autorità interessata si conforma alla richiesta modificando la sua decisione entro quattro settimane. Nel caso in cui la Commissione non reagisca entro tale periodo di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità interessata. 6.   Qualora una capacità di flusso invertito sia necessaria in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’, la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo è ripetuta su richiesta di un gestore del sistema di trasporto, di un’autorità interessata o della Commissione. 7.   La Commissione e l’autorità interessata garantiscono in ogni momento la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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