Art. 8
Norma in materia di approvvigionamento
In vigore dal 20 ott 2010
Norma in materia di approvvigionamento
1. L’autorità competente richiede alle imprese di gas naturale che la stessa identifica di provvedere affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l’approvvigionamento di gas nei casi seguenti:
a)
temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che si osservano con una con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni;
b)
qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che si osservano con una con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni; e
c)
un periodo di almeno trenta giorni in caso di guasto della principale infrastruttura del gas in condizioni invernali medie.
Ai fini del presente paragrafo, l’autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo paragrafo entro e non oltre il 3 giugno 2012.
2. Qualsiasi norma relativa all’aumento di fornitura di una durata superiore al periodo minimo di trenta giorni per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o qualsiasi obbligo supplementare imposto per ragioni di sicurezza di approvvigionamento del gas, si basa sulla valutazione del rischio di cui all’, trova riscontro nel piano d’azione preventivo e:
a)
è conforme alle disposizioni dell’, paragrafo 6;
b)
non distorce indebitamente la concorrenza né ostacola il funzionamento del mercato interno del gas;
c)
non influisce negativamente sulla capacità di qualsiasi altro Stato membro di garantire l’approvvigionamento dei suoi clienti protetti in conformità del presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, dell’Unione o regionale; e
d)
è conforme ai criteri specificati all’, paragrafo 5, in caso di emergenza a livello dell’Unione o regionale.
In uno spirito di solidarietà, l’autorità competente stabilisce, nel piano d’azione preventivo e nel piano di emergenza, come ridurre temporaneamente una norma relativa all’aumento dell’approvvigionamento o un obbligo supplementare imposto alle imprese di gas nel caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale.
3. Trascorsi i termini definiti dall’autorità competente in conformità dei paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle definite al paragrafo 1, l’autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per mantenere, per quanto possibile, la fornitura di gas, in particolare ai clienti protetti.
4. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale ai fini della conformità alle norme in materia di approvvigionamento di cui al presente articolo non sono discriminatori e non impongono un onere eccessivo a tali imprese.
5. Le imprese di gas naturale sono autorizzate, ove opportuno, a soddisfare i presenti obblighi a livello regionale o dell’Unione. L’autorità competente non richiede che le norme di cui al presente articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul suo territorio.
6. L’autorità competente garantisce che le condizioni per le forniture ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno del gas e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle forniture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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