Art. 6
Norme in materia di infrastrutture
In vigore dal 20 ott 2010
Norme in materia di infrastrutture
1. Gli Stati membri o, se così prevede uno Stato membro, l’autorità competente provvedono ad adottare le misure necessarie affinché entro e non oltre il 3 dicembre 2014, nel caso di un guasto della principale infrastruttura del gas, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell’allegato I, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, di soddisfare la domanda totale di gas dell’area calcolata durante una giornata di domanda di gas particolarmente elevata che si osservano con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni. Questo non pregiudica, ove appropriato e necessario, la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti corrispondenti né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.
2. L’obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 si considera rispettato anche quando l’autorità competente dimostra, nell’ambito del piano d’azione preventivo, che un’interruzione dell’approvvigionamento può essere compensata adeguatamente e tempestivamente con il ricorso ad opportune misure basate sul mercato a livello di domanda. A tale scopo, si applica la formula di cui al punto 4 dell’allegato I.
3. Ove opportuno, in base alla valutazione del rischio di cui all’, le autorità competenti interessate possono decidere che l’obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo debba essere rispettato a livello regionale anziché nazionale. In tal caso, sono istituiti dei piani comuni d’azione preventivi conformemente all’, paragrafo 3. Si applica il punto 5 dell’allegato I.
4. Ciascuna autorità competente, previa consultazione delle imprese di gas naturale interessate, riferisce quanto prima alla Commissione in merito all’eventuale mancanza di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 1, e informa la Commissione delle ragioni di tale mancanza di conformità.
5. I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati membri, quanto prima e comunque non oltre il 3 dicembre 2013, salvo:
a)
nei casi di connessioni a impianti di produzione, a impianti GNL e a reti di distribuzione; o
b)
qualora sia stata concessa un’esenzione in conformità dell’.
Entro il 3 dicembre 2013 i gestori del sistema di trasporto adeguano il funzionamento dei sistemi di trasporto parzialmente o nel loro complesso in modo da consentire flussi fisici di gas in entrambe le direzioni sulle interconnessioni transfrontaliere.
6. Qualora una capacità bidirezionale esista già o sia in costruzione per una specifica interconnessione transfrontaliera, l’obbligo di cui al primo comma del paragrafo 5, si considera rispettato per tale interconnessione, a meno che non sia richiesto un rafforzamento della capacità da parte di uno o più Stati membri per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora sia formulata una tale richiesta di rafforzamento, si applica la procedura di cui all’.
7. Gli Stati membri o, se così prevede uno Stato membro, l’autorità competente assicurano che, in una prima fase, il mercato sia sempre testato in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria per valutare se l’investimento nelle infrastrutture necessario per soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 5 risponda a un’esigenza del mercato.
8. Quando fissano o approvano le tariffe o le metodologie, in maniera trasparente e dettagliata, conformemente all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivamente sostenuti per il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale permanente in modo da concedere opportuni incentivi. Nella misura in cui un investimento per la realizzazione della capacità bidirezionale non risponde a un’esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell’interesse di uno o più altri Stati membri, prima di adottare un’eventuale decisione di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento degli Stati membri interessati. Si applica l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
9. L’autorità competente garantisce che le eventuali infrastrutture di trasporto nuove contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata, anche, ove opportuno, per mezzo di un numero sufficiente di punti transfrontalieri di entrata e di uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. L’autorità competente determina, ove opportuno, nella valutazione del rischio se esistano strozzature interne e se le capacità di entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali di gas agli scenari di guasto della principale infrastruttura del gas individuati nella valutazione del rischio.
10. Il Lussemburgo, la Slovenia e la Svezia non sono, in via derogatoria, vincolati ma si adoperano per rispettare l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assicurando al contempo l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti conformemente all’. Tale deroga si applica nella misura in cui:
a)
per quanto concerne il Lussemburgo, vi siano almeno due interconnessioni con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di approvvigionamento e nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio;
b)
per quanto concerne la Slovenia, vi siano almeno due interconnessioni con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di approvvigionamento e nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio;
c)
per quanto concerne la Svezia, non vi sia alcun transito di gas verso altri Stati membri sul suo territorio, il suo consumo interno lordo annuale di gas è inferiore a 2 Mtep e corrisponde a meno del 5 % del consumo totale di energia primaria proveniente da gas.
Tali tre Stati membri garantiscono, in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria, una regolare verifica del mercato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture e rendono pubblici i risultati di tali verifiche.
Gli Stati membri di cui al primo comma informano la Commissione di qualsiasi cambiamento delle condizioni di cui al medesimo comma. La deroga stabilita nel primo comma cessa di applicarsi qualora almeno una di tali condizioni cessi di essere soddisfatta.
Entro il 3 dicembre 2018, ciascuno degli Stati membri di cui al primo comma trasmettono una relazione alla Commissione, in cui descrivono la situazione per quanto riguarda le rispettive condizioni di cui a tale comma e le prospettive di adeguamento all’obbligo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’impatto economico della conformità alle norme in materia di infrastrutture, dei risultati delle verifiche di mercato nonché dell’evoluzione del mercato del gas e dei progetti di infrastrutture del gas nella regione. Sulla base della relazione e qualora le rispettive condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano ancora soddisfatte, la Commissione può decidere che la deroga di cui al primo comma possa continuare ad applicarsi per ulteriori quattro anni. In caso di decisione positiva, la procedura di cui al primo comma si ripete dopo quattro anni.
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