Art. 13

Scambio di informazioni

In vigore dal 20 ott 2010
Scambio di informazioni 1.   Qualora negli Stati membri esistano obblighi di servizio pubblico collegati alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, essi li rendono pubblici entro il 3 gennaio 2011. Eventuali successivi aggiornamenti o ulteriori obblighi di servizio pubblico che riguardano la sicurezza dell’approvvigionamento di gas sono altresì resi pubblici non appena adottati dagli Stati membri. 2.   Nel corso di un’emergenza le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione dell’autorità competente, in particolare, le seguenti informazioni: a) previsioni sulla domanda e sull’offerta giornaliera di gas per i tre giorni successivi; b) flusso di gas giornaliero presso tutti i punti di entrata e di uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale GNL, espresso in milioni di m3/t; c) il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantita la fornitura di gas ai clienti protetti. 3.   In caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione è autorizzata a chiedere all’autorità competente di fornirle tempestivamente almeno quanto segue: a) le informazioni di cui al paragrafo 2; b) le informazioni sulle misure che l’autorità competente prevede di adottare o che ha già messo in atto per attenuare l’emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia; c) le richieste di misure supplementari da adottare da parte di altre autorità competenti; d) le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti. 4.   Le autorità competenti e la Commissione mantengono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 5.   Dopo un’emergenza l’autorità competente fornisce quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla conclusione dell’emergenza, alla Commissione una valutazione dettagliata dell’emergenza e dell’efficacia delle misure messe in atto, compresi la valutazione dell’incidenza economica dell’emergenza, l’impatto sul comparto dell’elettricità e l’assistenza prestata a e/o ricevuta dall’Unione e dagli Stati membri. Tale valutazione è messa a disposizione del gruppo di coordinamento del gas e si riflette negli aggiornamenti dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza. La Commissione esamina le valutazioni delle autorità competenti e comunica agli Stati membri, al Parlamento europeo e al gruppo di coordinamento del gas i risultati delle sue analisi in forma aggregata. 6.   Al fine di permettere alla Commissione di valutare la situazione della sicurezza di approvvigionamento a livello dell’Unione: a) entro e non oltre il 3 dicembre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas. Al momento di concludere nuovi accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno tali ripercussioni, gli Stati membri informano la Commissione; b) per i contratti esistenti entro e non oltre il 3 dicembre 2011, e per i nuovi contratti o le modifiche di quelli esistenti, le imprese di gas naturale notificano alle autorità competenti interessate gli elementi dei contratti indicati di seguito, di durata superiore a un anno conclusi con fornitori di paesi terzi: i) durata del contratto; ii) volumi stipulati nei contratti espressi come volumi totali, su base annua e volume medio mensile; iii) in caso di allerta o di emergenza, i volumi massimi giornalieri stipulati dal contratto; iv) punti di consegna stipulati nei contratti. L’autorità competente notifica questi dati in forma aggregata alla Commissione. In caso di conclusione di nuovi contratti o modifiche ai contratti esistenti, l’intero insieme di dati è notificato nuovamente in forma aggregata su base regolare. L’autorità competente e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni.
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