Art. 15
Abrogazione
In vigore dal 20 ott 2010
Abrogazione
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva 2004/67/CE, tale direttiva è abrogata a decorrere dal 2 dicembre 2010 ad eccezione dell’, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che si applicano fino a quando lo Stato membro interessato non avrà definito i clienti protetti ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e identificato le imprese di gas naturale in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Fatto salvo il primo comma del presente articolo, l’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/67/CE non si applica più a decorrere dal 3 giugno 2012.
Storico versioni
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