Art. 14

Monitoraggio da parte della Commissione

In vigore dal 20 ott 2010
Monitoraggio da parte della Commissione La Commissione provvede costantemente al monitoraggio e alla presentazione di relazioni sulle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, segnatamente mediante una valutazione annuale delle relazioni di cui all’ della direttiva 2009/73/CE e delle informazioni relative all’attuazione degli , paragrafo 1, di tale direttiva e, una volta disponibili, delle informazioni fornite nella valutazione del rischio e nei piani d’azione preventivi e di emergenza da definire in conformità del presente regolamento. Entro e non oltre il 3 dicembre 2014 la Commissione, in base alla relazione di cui all’, paragrafo 6, e previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas: a) trae le sue conclusioni sui possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione, vaglia la necessità di elaborare una valutazione del rischio e di istituire un piano d’azione preventivo e un piano di emergenza a livello dell’Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione del presente regolamento, ivi compreso, tra l’altro, ai risultati ottenuti in materia di interconnessione del mercato; e b) riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulla coerenza complessiva dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza degli Stati membri, nonché sul loro contributo alla solidarietà e alla preparazione sotto il profilo dell’Unione. La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento.
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