Art. 5
Contenuto dei piani d’azione preventivi nazionali e comuni
In vigore dal 20 ott 2010
Contenuto dei piani d’azione preventivi nazionali e comuni
1. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni contengono:
a)
i risultati della valutazione del rischio di cui all’;
b)
le misure, i volumi, le capacità e le tempistiche necessari per il rispetto delle norme in materia di infrastrutture e approvvigionamento di cui agli , incluso, ove opportuno, il limite fino al quale le misure a livello di domanda possono compensare adeguatamente, in maniera tempestiva, un’interruzione dell’approvvigionamento di cui all’, paragrafo 2, l’identificazione della principale infrastruttura del gas d’interesse comune in caso di applicazione dell’, paragrafo 3, e di ogni altra norma relativa all’aumento di fornitura ai sensi dell’, paragrafo 2;
c)
gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso, anche per il funzionamento sicuro del sistema del gas;
d)
le altre misure di prevenzione, quali quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità, se opportuno, di diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento per affrontare i rischi individuati, al fine di mantenere nella maggiore misura possibile l’approvvigionamento di gas di tutti i clienti;
e)
i meccanismi da utilizzare, ove opportuno, per la cooperazione con altri Stati membri ai fini della formulazione e dell’attuazione dei piani comuni d’azione preventivi e dei piani comuni di emergenza, conformemente all’, paragrafo 3;
f)
le informazioni riguardanti le interconnessioni esistenti e future, incluse quelle che forniscono l’accesso alla rete del gas dell’Unione, i flussi transfrontalieri, l’accesso transfrontaliero alle strutture di stoccaggio e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale»), in particolare in caso di emergenza;
g)
le informazioni riguardanti tutti gli obblighi di servizio pubblico che si riferiscono alla sicurezza di approvvigionamento del gas.
2. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni, ed in particolare le azioni volte ad ottemperare alle norme in materia di infrastrutture di cui all’, tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione che il REGST del gas deve elaborare in conformità dell’, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.
3. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni si basano principalmente su misure di mercato e tengono conto delle conseguenze economiche, dell’efficienza e dell’efficacia delle misure, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia e dell’impatto ambientale e sui consumatori, e non impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale né incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno del gas.
4. I piani d’azione preventivi nazionali e comuni sono aggiornati ogni due anni, a meno che le circostanze giustifichino una più elevata frequenza, e tengono conto della valutazione del rischio aggiornata. La consultazione tra le autorità competenti disposta dall’, paragrafo 2, è effettuata prima dell’adozione del piano aggiornato.
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