Art. 4

Definizione di un piano d’azione preventive e di un piano di emergenza

In vigore dal 20 ott 2010
Definizione di un piano d’azione preventive e di un piano di emergenza 1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, definisce a livello nazionale, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali di gas e delle autorità nazionali di regolamentazione, qualora siano diverse dall’autorità competente: a) un piano d’azione preventivo contenente le misure necessarie ad eliminare o attenuare i rischi individuati, conformemente alla valutazione del rischio effettuata a norma dell’; e b) un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o attenuare l’impatto di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas conformemente all’. 2.   Prima di adottare un piano d’azione preventivo e un piano di emergenza a livello nazionale, le autorità competenti, entro il 3 giugno 2012, si scambiano i loro progetti di piani d’azione preventivi e di emergenza e si consultano tra loro al livello regionale opportuno e con la Commissione per accertarsi che i progetti di piani e le misure non siano incoerenti con il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza di un altro Stato membro e che siano conformi al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione. Tale consultazione ha luogo, in particolare, tra Stati membri confinanti, specialmente tra i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche e gli Stati membri limitrofi, e può comprendere, ad esempio, quegli Stati membri che figurano nell’elenco indicativo dell’allegato IV. 3.   Sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali raccomandazioni della Commissione, le autorità competenti interessate possono decidere di istituire dei piani comuni d’azione preventivi a livello regionale (in prosieguo: «piani comuni d’azione preventivi») e piani comuni di emergenza a livello regionale (in prosieguo: «piani comuni di emergenza») in aggiunta a quelli istituiti a livello nazionale. In caso di piani comuni, le autorità competenti interessate si adoperano, se del caso, per concludere accordi al fine di attuare la cooperazione regionale. Se necessario, questi accordi sono approvati formalmente dagli Stati membri. 4.   Al momento di istituire e di attuare il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza a livello nazionale e/o regionale, l’autorità competente tiene debitamente conto della sicurezza di funzionamento del sistema del gas in ogni momento e affronta ed espone in tali piani i vincoli tecnici che incidono sul funzionamento della rete, incluse le ragioni tecniche e di sicurezza che possono determinare una riduzione dei flussi in caso di emergenza. 5.   Entro il 3 dicembre 2012 i piani d’azione preventivi e i piani di emergenza, inclusi, se del caso, i piani comuni, sono adottati e resi pubblici. Tali piani sono notificati senza indugio alla Commissione. La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas. Le autorità competenti assicurano il controllo regolare dell’applicazione di tali piani. 6.   Entro tre mesi dalla notifica da parte delle autorità competenti dei piani di cui al paragrafo 5: a) la Commissione valuta i suddetti piani conformemente alla lettera b). A tal fine, consulta il gruppo di coordinamento del gas in merito ai suddetti piani e tiene debitamente conto del suo parere. La Commissione riferisce al gruppo di coordinamento del gas in merito alla sua valutazione dei piani; e b) qualora, sulla base di queste consultazioni, la Commissione: i) ritenga che un piano d’azione preventivo o un piano di emergenza non sia sufficiente ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del rischio, può raccomandare la modifica del piano in questione all’autorità competente o alle autorità competenti; ii) ritenga che un piano d’azione preventivo o un piano di emergenza non sia compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di un’altra autorità competente, o che non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell’Unione, chiede la modifica del piano in questione; iii) ritenga che il piano d’azione preventivo metta in pericolo la sicurezza di approvvigionamento del gas di altri Stati membri o dell’Unione nel suo insieme, stabilisce di chiedere all’autorità competente di rivedere tale piano d’azione preventivo e può presentare raccomandazioni specifiche per la sua modifica. La Commissione motiva dettagliatamente la sua decisione. 7.   Entro quattro mesi dalla notifica della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto ii), l’autorità competente interessata modifica il piano d’azione preventivo o di emergenza e notifica alla Commissione il piano modificato o, se non concorda con la richiesta, ne illustra alla Commissione i motivi. In caso di disaccordo la Commissione può, entro due mesi dalla risposta dell’autorità competente, ritirare la propria richiesta o convocare le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, al fine di esaminare il problema. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche dei piani. L’autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Qualora la decisione finale dell’autorità competente diverga dalla posizione della Commissione, l’autorità competente espone e rende pubblica, insieme alla suddetta decisione e alla posizione della Commissione, la sua motivazione entro due mesi dalla ricezione della posizione della Commissione. Ove opportuno, l’autorità competente rende pubblico senza indugio il piano modificato. 8.   Entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), l’autorità competente interessata modifica il suo piano d’azione preventivo e notifica alla Commissione il piano modificato o, se non concorda con la decisione, ne illustra alla Commissione i motivi. In caso di disaccordo la Commissione può decidere, entro due mesi dalla risposta dell’autorità competente, di modificare o di ritirare la richiesta. Se la Commissione rimane ferma sulla sua richiesta, l’autorità competente interessata modifica il piano entro due mesi dalla notifica della decisione della Commissione, tenendo nel massimo conto le raccomandazioni della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), e lo notifica alla Commissione. La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas e tiene in debito conto le sue raccomandazioni al momento di elaborare il proprio parere sul piano modificato, parere che è trasmesso entro due mesi dalla notifica dell’autorità competente. L’autorità competente interessata tiene nella massima considerazione il parere della Commissione ed entro due mesi dalla ricezione del suddetto parere adotta e rende pubblico il piano modificato risultante. 9.   È mantenuta la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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